(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 42
                         del 21 ottobre 1987)
 
   Allo  scopo di assicurare la presenza nelle attivita' formative di
specifiche competenze professionali, gli enti  possono  avvalersi  di
collaboratori  esterni  di  comprovata  esperienza  (art.  30,  legge
regionale 8/80).
   L'attivazione  di  tali  apporti esterni e' ammessa esclusivamente
sotto  forma  di  collaborazioni   professionali,   escludendo   ogni
possibilita' di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.
   Le  collaborazioni  professionali  sono  da ricercarsi all'interno
delle seguenti categorie:
     a) universita', politecnico ed altri enti o istituti scientifici
di natura pubblica;
     b)    apparati    centrali    o   periferici   delle   pubbliche
amministrazioni;
     c) societa' commerciali;
     d)   liberi   professionisti   iscritti   ai   rispettivi   albi
professionali  o  portatori  di   specifiche   professionalita'   non
riferibili ad albi professionali.
   La  collaborazione professionale prestata da dipendenti di enti di
cui al punto a) e b) puo' essere regolata da convenzione con l'ente o
da  incarico  diretto  con  la  persona  stessa:  in  questo  caso il
dipendente deve essere autorizzato da parte dell'ente di appartenenza
a svolgere l'incarico.
   La collaborazione professionale richiesta a societa' commerciale e
svolta attraverso dipendenti della stessa, e'  ammissibile  nel  solo
caso  di  attinenza  tra  le attivita' contenute nell'oggetto sociale
dell'impresa  e  i  contenuti  didattici   del   progetto   formativo
interessato.
   Le  prestazioni professionali richieste a liberi professionisti di
cui al  punto  d)  sono  ammesse  esclusivamente  in  relazione  alla
compatibilita'  tra  la  categoria professionale di appartenenza e la
materia oggetto dell'incarico.
   Infine,  qualora  non  sia  possibile  reperire  personale  idoneo
nell'ambito  delle   categorie   predette,   si   potranno   attivare
collaborazioni professionali anche con singoli soggetti, a condizione
che venga dimostrato, da  parte  dell'ente  di  formazione,  di  aver
esperito ogni possibile ricerca nelle predette categorie e acquisendo
ai  propri   atti   ogni   documentazione   comprovante   l'effettiva
professionalita' della persona incaricata.
   Ai  fini  dell'attivazione delle collaborazioni esterne come sopra
precisato, l'ente e' tenuto evidenziare nel bilancio di previsione il
monte  ore  complessivo  di  docenza  che intende svolgere attraverso
collaborazioni professionali ed il corrispondente  onere  complessivo
previsto.
   Al  fine  di  favorire  l'apporto di competenze esterne specifiche
anche nell'ambito delle attivita' di programmazione  didattica  e  di
innovazione  nella  gestione degli aspetti amministrativi, la Regione
valutera' i  progetti  che  gli  enti  vorranno  presentare,  qualora
contengano sicuri effetti di ricaduta sul sistema formativo.
   Contestualmente  al  bilancio  di previsione l'ente presentera' un
quadro analitico  delle  esigenze,  conseguenti  alla  programmazione
didattica,  di tali apporti esterni, sul quale sia stato acquisito il
parere del collegio dei docenti.
   Le   spese  sostenute  dagli  enti  di  formazione  professionale,
relative  alle  collaborazioni   professionali   richieste,   saranno
riconosciute  in  sede  di verifica contabile soltanto se assunte nel
pieno rispetto della legislazione vigente,  nonche'  della  normativa
regionale  e  degli  accordi sottoscritti tra la Regione, gli enti di
formazione professionale e le OO.SS.
   Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 8/80
vengono definiti, per l'anno formativo  1987/88,  i  seguenti  limiti
massimi  di  spesa,  per la remunerazione della collaborazione di cui
sopra, riconoscibili in sede di rendicontazione finale:
    per  le  prestazioni  rese  dai  soggetti  di cui al punto a): L.
90.000 + I.V.A. orarie;
    per le prestazioni rese dai soggetti di cui al punto b), c) e d):
lire 60.000 + I.V.A. orarie.
   Tale  spesa  dovra' comunque rientrare nel limite di finanziamento
determinato dal prodotto delle ore  di  collaborazioni  professionali
che  si  intendono attivare per il parametro di L. 36.500 per i corsi
di 1 livello e di L. 50.000 per i corsi di  2  livello,  a  cui  e'
possibile     aggiungere     le    eventuali    economie    derivanti
dall'ottimizzazione delle risorse relative all'utilizzo di  personale
impegnato nelle attivita' didattiche e/o amministrative.