(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 134 del 6 novembre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, concernente l'istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia, e le successive modifiche ed integrazioni della stessa; Vista, in particolare, la legge regionale 11 maggio 1987, n. 11 che prevede, all'art. 6, che il presidente della giunta regionale emani, su conforme delibera della giunta regionale, un regolamento per l'elezione dei dodici rappresentanti degli iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli nelle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni e per quella dei cinque componenti delle commissioni comunali e/o intercomunali di cui all'art. 3- bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni; Ritenuto di provvedere a quanto previsto in legge; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4159 del 21 agosto 1987: Decreta: E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, il regolamento, previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1987, n. 11, per le elezioni dei rappresentanti degli iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli nelle commissioni provinciali per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli e nelle commissioni comunali e/o intercomunali; Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare l'allegato regolamento come regolamento della Regione. Trieste, addi' 4 settembre 1987 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 16 ottobre 1987 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 17, foglio n. 10 REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI NELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E NELLE COMMISSIONI COMUNALI E/O INTERCOMUNALI. (ART. 6 LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1987, N. 11). Art. 1. Le elezioni dei dodici e dei cinque rappresentanti degli iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli rispettivamente nelle commissioni provinciali di cui all'art. 3 primo comma lettera a) della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni e nelle commissioni comunali e/o intercomunali di cui all'art. 3- bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono indette dal presidente della relativa commissione provinciale entro sessanta giorni prima della scadenza della commissione provinciale in carica con pubblico manifesto da esporre, per almeno otto giorni consecutivi e contestualmente, negli Albi pretori dei comuni e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di competenza. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia le elezioni dei rappresentanti di cui al precedente comma sono indette entro sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. La suddivisione del territorio della provincia in sezioni elettorali corrisponde agli ambiti di competenza delle commissioni comunali e/o intercomunali, determinati secondo i criteri di cui alla legge 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Il manifesto deve indicare, specificatamente, la data della consultazione (che dovra' essere compresa tra il 90 e il 120 giorno successivo alla data di fine pubblicazione del manifesto), il termine per il deposito delle liste dei candidati e la suddivisione del territorio in sezioni elettorali nelle quli verranno aggregati gli iscritti all'Albo professionale residente o domiciliati nel comune o nei comuni interessati. La data della consultazione deve essere fissata in modo da consentire la contestuale manifestazione del voto sia per l'elezione dei rappresentanti nella commissione provinciale che per quella dei rappresentanti nelle commissioni comunali e/o intercomunali.