(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della regione Friuli-Venezia
                Giulia  n. 134 del 6 novembre 1987)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista  la  legge  regionale  4  aprile  1972,  n.  10, concernente
l'istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli  in
ciascuna   provincia   della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  e  le
successive modifiche ed integrazioni della stessa;
   Vista,  in  particolare,  la legge regionale 11 maggio 1987, n. 11
che prevede, all'art. 6, che il  presidente  della  giunta  regionale
emani,  su  conforme  delibera della giunta regionale, un regolamento
per l'elezione dei  dodici  rappresentanti  degli  iscritti  all'Albo
professionale   degli   imprenditori   agricoli   nelle   commissioni
provinciali di cui all'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n.
10  e successive modificazioni e integrazioni e per quella dei cinque
componenti  delle  commissioni  comunali  e/o  intercomunali  di  cui
all'art.  3-  bis  della  legge  regionale  4  aprile  1972,  n. 10 e
successive modifiche e integrazioni;
   Ritenuto di provvedere a quanto previsto in legge;
   Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
   Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 4159 del 21
agosto 1987:
 
                               Decreta:
 
   E'  approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma
parte integrante, il regolamento, previsto dall'art.  6  della  legge
regionale  11  maggio 1987, n. 11, per le elezioni dei rappresentanti
degli iscritti all'Albo  professionale  degli  imprenditori  agricoli
nelle  commissioni  provinciali per la tenuta dell'Albo professionale
degli  imprenditori  agricoli  e  nelle  commissioni   comunali   e/o
intercomunali;
   Il  presente  provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e sara' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
l'allegato regolamento come regolamento della Regione.
    Trieste, addi' 4 settembre 1987
 
                               BIASUTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 16 ottobre 1987
Atti  della  regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 17, foglio n.
10
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI
   ALL'ALBO   PROFESSIONALE   DEGLI   IMPRENDITORI   AGRICOLI   NELLE
   COMMISSIONI PROVINCIALI  PER  LA  TENUTA  DELL'ALBO  PROFESSIONALE
   DEGLI  IMPRENDITORI  AGRICOLI  E  NELLE  COMMISSIONI  COMUNALI E/O
   INTERCOMUNALI. (ART. 6 LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1987, N. 11).
 
                               Art. 1.
 
   Le  elezioni dei dodici e dei cinque rappresentanti degli iscritti
all'Albo professionale degli  imprenditori  agricoli  rispettivamente
nelle  commissioni  provinciali di cui all'art. 3 primo comma lettera
a) della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive  modifiche
e  integrazioni e nelle commissioni comunali e/o intercomunali di cui
all'art. 3- bis  della  legge  regionale  4  aprile  1972,  n.  10  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  sono  indette dal presidente
della relativa commissione provinciale entro  sessanta  giorni  prima
della  scadenza  della commissione provinciale in carica con pubblico
manifesto  da  esporre,  per  almeno  otto   giorni   consecutivi   e
contestualmente,  negli  Albi  pretori  dei  comuni e della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura della  provincia  di
competenza.
   Nella  prima  fase  di  applicazione  del presente regolamento nel
territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia  le  elezioni
dei  rappresentanti  di  cui  al  precedente comma sono indette entro
sessanta giorni  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento stesso.
   La   suddivisione   del  territorio  della  provincia  in  sezioni
elettorali corrisponde agli ambiti di  competenza  delle  commissioni
comunali e/o intercomunali, determinati secondo i criteri di cui alla
legge 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
   Il  manifesto  deve  indicare,  specificatamente,  la  data  della
consultazione (che dovra' essere compresa tra il 90 e il 120 giorno
successivo alla data di fine pubblicazione del manifesto), il termine
per il deposito delle liste  dei  candidati  e  la  suddivisione  del
territorio  in  sezioni  elettorali nelle quli verranno aggregati gli
iscritti all'Albo professionale residente o domiciliati nel comune  o
nei comuni interessati.
   La  data  della  consultazione  deve  essere  fissata  in  modo da
consentire la contestuale manifestazione del voto sia per  l'elezione
dei  rappresentanti  nella commissione provinciale che per quella dei
rappresentanti nelle commissioni comunali e/o intercomunali.