(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 24 novembre 1987)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 4809 del 10
agosto 1987, con la quale  e'  stato  approvato  il  Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano.
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  il  presente  Regolamento  per  l'amministrazione del
patrimonio della provincia autonoma di Bolzano.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 11 settembre 1987
 
                        Il presidente: MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1987
Registro n. 16, foglio n. 144 - Polito
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                REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL
            PATRIMONIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
 
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Competenze
CAPO II - L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI MOBILI
Art. 2 - Attribuzioni e compiti
Art. 3 - Consegnatari
Art. 4 - Consegnatari di fatto
Art. 5 - Conto giudiziale
Art. 6 - Subconsegnatari
Art. 7 - Inventari
Art. 8 - Classificazione dei beni
Art. 9 - Buoni di carico
Art. 10 - Buoni di scarico
Art. 11 - Verbali e denunce
Art. 12 - Alienazione di beni mobili fuori uso
Art. 13 - Beni di facile consumo
Art. 14 - Istituzione di biblioteche
Art. 15 - Automazione
Art. 16 - Beni in comodato o in noleggio
Art. 17 - Giornali d'entrata e d'uscita
Art. 18 - Istituzioni dipendenti dalla provincia
Art. 19 - Vigilanza e servizio ispettivo
CAPO III - COMMISSIONE PER GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DI BENI MOBILI
Art. 20 - Assegnazione di beni mobili
Art. 21 - Attivita' consultiva
Art. 22 - Attribuzioni generali
Art. 23 - Attribuzioni in materia di alienazione di beni mobili
Art. 24 - Funzionamento
CAPO IV - L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI IMMOBILI
Art. 25 - Compiti dei consegnatari dei beni immobili
Art. 26 - Beni sdemanializzati
Art. 27 - Uso di terreni agricoli
Art. 28 - Permuta di beni immobili
Art. 29 - Contratti di cessione gratuita di beni immobili
Art.  30  -  Pagamenti  in  anticipo  su  beni  immobili  in corso di
costruzione
CAPO V - NORME FINALI
Art. 31 - Sostituzione di moduli
Art. 32 - Abrogazione di norme
 
                               Art. 1.
                              Competenze
 
   1.   La   giunta   provinciale  adotta  i  provvedimenti  relativi
all'amministrazione dei beni immobili e mobili, con esclusione  della
manutenzione,  su  proposta  dell'assessore  al  quale e' affidata la
materia del patrimonio provinciale.
   2. La manutenzione dei beni patrimoniali quando non e' eseguita in
economia ai sensi del capoverso successivo, e' disposta  con  decreto
congiunto  dagli  assessori  al  patrimonio  ed ai lavori pubblici. I
conseguenti contratti sono stipulati ed approvati  dall'assessore  al
patrimonio.
   3.  Per  i  lavori  di  manutenzione  da  eseguirsi  in  economia,
l'esecuzione dei medesimi e' affidata dalla giunta  provinciale,  con
propria  deliberazione che puo' essere programmatica o di massima, su
proposta  congiunta  degli  assessori  al  patrimonio  ed  ai  lavori
pubblici,  al  funzionario  dirigente  l'ufficio  manutenzione  opere
edili.
   4.  Fermo restando quanto disposto al primo comma, ove particolari
esigenze tecniche lo richiedano, limitatamente all'acquisto  ed  alla
manutenzione  dei  beni mobili patrimoniali, ed alla manutenzione dei
beni immobili, le proposte di deliberazione per la giunta provinciale
sono curate dagli assessori dai quali dipendono i servizi per i quali
i beni sono a disposizione. Le relative spese sono poste a carico dei
capitoli del bilancio di competenza degli assessori che propongono le
spese medesime.
   5.  Per  i  beni destinati all'esercizio di competenze provinciali
diverse da quella concernente  l'amministrazione  del  patrimonio  in
generale,  i  relativi  provvedimenti, compresa la manutenzione, sono
proposti alla giunta provinciale  per  l'approvazione  dall'assessore
provinciale  competente per la specifica materia o curati dall'ente o
organismo dipendente dalla provincia al quale i  beni  medesimi  sono
affidati.  Le  relative  spese  sono  poste a carico dei capitoli del
bilancio  provinciale  stanziati  per  l'esercizio  delle  specifiche
competenze,  rispettivamente  del bilancio delle aziende od organismi
che hanno a disposizione i beni.
   6.  I  beni di cui al precedente capoverso sono individuati, anche
genericamente, con apposita deliberazione della  giunta  provinciale,
su  proposta dell'assessore al patrimonio, ed evidenziati in separati
inventari.
   7.  Rientrano, di regola, tra i beni non affidati all'assessore al
patrimonio tutti i beni immobili e mobili  essenziali  o  strumentali
per  l'esercizio  delle  competenze  della  provincia  in  materia di
foreste, acque pubbliche,  strade,  miniere,  edilizia  residenziale,
monumenti  e  patrimonio  artistico  e  culturale,  immobili e mobili
destinati al  servizio  sanitario,  impianti  funiviari  e  trasporti
pubblici.
   8. All'amministrazione dei beni di cui ai precedenti quinto, sesto
e settimo comma,  per  i  quali  viene  a  mancare  il  requisito  di
essenzialita'  o di strumentalita' per l'esercizio delle funzioni non
di competenza dell'assessore al patrimonio viene provveduto  a  sensi
del primo comma.
   9.  Per  i  beni  affidati alla competenza di assessori diversi da
quello al quale e' affidata la materia del patrimonio, e per  i  beni
affidati  ad enti dipendenti dalla provincia, resta salva la facolta'
dell'assessore al patrimonio in ordine alla vigilanza. Gli  assessori
provinciali   competenti   per  materia  sono  tenuti,  su  richiesta
dell'assessore al patrimonio,  a  fornire  dati  ed  informazioni  in
ordine alla gestione dei beni a loro affidati.
   10.  La  giunta  provinciale  delibera  i  programmi,  l'ordine di
priorita' e gli interventi relativi alla costruzione,  ampliamento  e
ristrutturazione   dei   beni   immobili   patrimoniali  su  proposta
dell'assessore per i lavori pubblici di concerto con  l'assessore  al
patrimonio.