(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 16 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel territorio, la regione Valle d'Aosta interviene per il triennio 1987-1989 a sostegno dell'attivita' delle societa' minori attualmente operanti che gestiscono impianti di risalita. 2. Ai fini della presente legge sono considerate societa' minori quelle il cui fatturato annuo, al netto dell'IVA, non superi i 300 milioni di lire.