(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                     n. 20 del 16 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Nell'intento  di  garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso
del turismo  invernale  nel  territorio,  la  regione  Valle  d'Aosta
interviene  per il triennio 1987-1989 a sostegno dell'attivita' delle
societa' minori  attualmente  operanti  che  gestiscono  impianti  di
risalita.
   2.  Ai  fini della presente legge sono considerate societa' minori
quelle il cui fatturato annuo, al netto dell'IVA, non  superi  i  300
milioni di lire.