(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'ultimo comma dell'art. 91-septies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dai seguenti: "Entro il 31 dicembre 1987 i titolari di impianti esistenti dovranno richiedere l'autorizzazione del presidente della giunta regionale e la concessione edilizia, ove necessaria, secondo le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. Entro 360 giorni dalla data di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale si pronuncia sulle richieste di autorizzazione. La mancata richiesta di autorizzazione entro il 31 dicembre 1987 o il diniego alla autorizzazione del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge.".