(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 49
                         del 9 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'ultimo  comma  dell'art.  91-septies  della  legge  regionale  5
dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni  ed  integrazioni  e'
sostituito dai seguenti:
   "Entro  il  31  dicembre  1987  i  titolari  di impianti esistenti
dovranno richiedere  l'autorizzazione  del  presidente  della  giunta
regionale  e  la  concessione  edilizia,  ove  necessaria, secondo le
modalita' di cui al primo comma del presente articolo.
   Entro  360  giorni  dalla  data  di  cui  al  comma precedente, il
presidente della giunta regionale si  pronuncia  sulle  richieste  di
autorizzazione.
   La mancata richiesta di autorizzazione entro il 31 dicembre 1987 o
il diniego alla autorizzazione del presidente della giunta  regionale
comporta  l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge.".