(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 53 straord. del 26 novembre 1987) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 6, terzo comma, del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120, la provincia autonoma di Trento assicura una piu' adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito un grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava, mediante la concessione di una somma una tantum a titolo di intervento assistenziale ai beneficiari individuati secondo le modalita' di cui agli articoli seguenti. 2. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito con modificazioni nella legge 21 novembre 1985, n. 662, le provvidenze previste dal presente capo sono concesse a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilita'.