(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
              Adige n. 53 straord. del 26 novembre 1987)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 6, terzo comma, del
decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27  marzo
1987,  n.  120,  la  provincia  autonoma  di Trento assicura una piu'
adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano  subito
un  grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava,
mediante  la  concessione  di  una  somma  una  tantum  a  titolo  di
intervento   assistenziale  ai  beneficiari  individuati  secondo  le
modalita' di cui agli articoli seguenti.
   2.  Ai  sensi  dell'art. 6 del decreto legge 24 settembre 1985, n.
480, convertito con modificazioni nella legge 21  novembre  1985,  n.
662, le provvidenze previste dal presente capo sono concesse a titolo
di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai
danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilita'.