(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                  Adige n. 54 del 1 dicembre 1987)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4
 
   1.  Alla  legge  provinciale  3  aprile  1981,  n.  4 e successive
modifiche  ed  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti  ulteriori
modificazioni:
articolo 4:
  al  punto  1)  del  primo  comma  dell'articolo le parole "Il piano
conterra' precise indicazioni territoriali e di settore  che  tengano
conto   dei  piani  di  settore  nazionali,  e  sara'  opportunamente
coordinato con il bilancio della provincia  per  quanto  riguarda  le
previsioni  di  utilizzo  dei fondi pubblici e relative destinazioni"
sono sotituite dalle seguenti: "Il piano  conterra'  criteri  per  la
determinazione   delle  misure  di  intervento  agevolativo  e  sara'
opportunamente coordinato con il programma di sviluppo provinciale  e
con il bilancio della provincia.";
  al  punto  2) del primo comma dell'articolo e' aggiunto il seguente
paragrafo:
"Il  progetto  di  aggiornamento  del  piano  provinciale di politica
industriale verra' trasmesso dal presidente della giunta  provinciale
alla   competente  commissione  legislativa  che  esprime  un  parere
motivato entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dal  suo  ricevimento,
trascorsi  inutilmente  i  quali  al  giunta provinciale procede agli
ulteriori adempimenti di sua competenza;";
  l'ultimo comma e' soppresso:
articolo 6:
  all'articolo  6,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  1 della legge
provinciale 17 marzo 1983, n. 10, il terzo comma  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Esso e' composto da:
    a)    l'assessore    provinciale    competente    nella   materia
dell'industria che lo presiede;
    b) due funzionari della provincia esperti in economia aziendale e
industriale e un funzionario esperto in programmazione economica,  di
cui uno con fuzioni di vicepresidente;
    c)  cinque componenti, di cui quattro da scegliere fra esperti in
materia di economia aziendale e industriale e uno  da  scegliere  fra
esperti  in  materia  giuridica,  nominati  dalla giunta provinciale,
iscritti ai vari ordini professionali  o  con  comprovati  titoli  di
qualificazione professionale.";
  l'ultimo  comma  dell'articolo 6, cosi' come sostituito dall'art. 1
della legge provinciale 17  marzo  1983,  n.  10,  i  sostituito  dal
seguente:
  "Ai componenti di cui alla lettera c) del presente articolo possono
essere affidati incarichi di consulenza per studi e ricerche connesse
all'attuazione della presente legge.";
articolo 7:
  la lettera b) dell'articolo e' sostituita dalla seguente:
    "b)  esamina  le  domande  per  l'ottenimento  delle agevolazioni
previste dalla presente legge con riferimento a quanto  previsto  dal
piano  provinciale  di  politica  industriale  elaborato dalla giunta
provinciale per progetti aziendali di entita' superiore al  lire  500
milioni e per limiti inferiori su richiesta dell'assessore competente
nella materia dell'industria;";
articolo 8:
  l'articolo e' sostituito dal seguente:
   "Art.  8.  (Valutazione delle domande). - Le domande di ammissione
alle  agevolazioni  saranno  esaminate   valutando   le   conseguenze
occupazionali  dei programmi di investimento, l'interesse sociale per
l'area di insediamento,  le  caratteristiche  tecnico-produttive  dei
programmi  medesimi  nonche'  la  reddittivita'  dell'iniziativa e la
situazione economico-finanziaria dell'impresa richiedente.";
articolo 9:
  all'ultimo  comma,  le  parole  "sentito il comitato tecnico di cui
all'art. 6" sono soppresse;
articolo 10:
  l'articolo e' sostituito dal seguente:
   "Art. 10. (Tipi di intervento). - La provincia concede:
     a)  agevolazioni,  secondo  le  norme del successivo capo II per
imprese che realizzino progetti di  nuove  inziative,  ampliamenti  e
ammodernamenti;
     b)  agevolazioni,  secondo  le  norme  del successivo capo III a
imprese che realizzino progetti di ristrutturazione  o  riconversione
industriale;
     c)  agevolazioni,  secondo  le  norme  del  successivo capo V, a
imprese  che  concorrano  alla  risoluzione  di  problemi  di  natura
occupazionale  mediante  l'avvio  di  nuove  iniziative o sviluppo di
iniziative esistenti entro limiti temporali e  territoriali  definiti
nonche' mediante l'avvio di attivita' sostitutive.";
articolo 11;
  l'ultimo comma dell'articolo e' soppresso;
articolo 13:
  al  primo  comma  dell'articolo  le  parole "nella misura del" sono
sostituite con le parole "in misura non superiore al";
articolo 14:
  al  primo  comma  dell'articolo  le  parole "nella misura del" sono
sostituite con le parole "in misura non superiore al";
  dopo l'articolo e' inserito il seguente nuovo articolo:
   "Art.  14-bis  (Contributi  per prestiti obbligazionari). - Per la
realizzazione di nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti  sono
concessi  contributi  anche  a  fronte  di  emissione di obbligazioni
ordinarie o convertibili in misura non superiore al 50 per cento  del
tasso  di  riferimento di cui all'articolo 16. L'entita' del prestito
obbligazionario non potra' essere superiore, anche in concorrenza con
l'eventuale quota di finanziamento agevolato, al 60 per cento e al 50
per   cento   del   costo   globale   preventivo    dell'investimento
rispettivamente    per   le   iniziative   localizzate   nelle   aree
insufficientemente sviluppate e nel restante territorio.
   Il  contributo e' concesso per la durata del piano di ammortamento
delle obbligazioni e comunque per non piu' di dieci anni.
   Il  contributo,  nel  caso di obbligazioni convertibili, decade al
momento della loro conversione in azioni.
   Con  deliberazione  della  giunta provinciale saranno stabiliti la
misura dell'agevolazione e i requisiti delle emissioni  dei  prestiti
obbligazionari  suscettibili  di  ottenere  le agevolazioni di cui al
presente articolo.";
articolo 15:
  al  primo  comma  tra  le  parole  "investimenti"  e  "relativi" e'
inserita la parola "fissi";
  il terzo comma dell'articolo e' sostituito dal seguente:
  "Ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse le spese
sostenute dopo la presentazione  della  domanda  di  ammissione  alle
agevolazioni.";
articolo 19:
  il  secondo  e  il terzo comma dell'articolo, cosi' come introdotti
rispettivamente dall'art. 9 della legge provinciale 16  agosto  1983,
n.  26, e dell'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 7,
e il penultimo comma sono soppressi;
articolo 20:
  l'articolo e' soppresso;
articolo 21:
  l'articolo e' sostituito dal seguente:
   "Art.   21.   (Tipi   di   agevolazione).  -  Per  i  progetti  di
ristrutturazione  e  riconversione  industriale,  la  provincia  puo'
concedere le seguente agevolazioni:
     a)  contributi  in  conto  interessi  su  finanziamenti  a medio
termine o contributi diretti ai sensi dell'art. 35- bis;
     b)   contributi   pluriennali   sulla   emissione   di  prestiti
obbligazionari.";
articolo 22:
  l'articolo e' sostituito dal seguente:
   "Art.  22.  (Limiti di intervento). - Le quote dei finanziamenti a
medio termine agevolati ai sensi dell'art. 21 non possono superare il
60   per   cento   del  costo  globale  preventivo  del  progetto  di
ristrutturazione e di riconversione industriale.
   L'entita'   del   finanziamento  e  del  prestito  obbligazionario
agevolato  non  puo'  complessivamente  superare  il  costo   globale
preventivo del progetto di investimento.";
articolo 23:
  al  primo  comma  tra  le  parole  "investimenti"  e  "relativi" e'
inserita' la parola "fissi";
articolo 24:
  l'articolo e' soppresso;
articolo 25:
  l'articolo   cosi'   come   modificato   dall'art.  1  della  legge
provinciale 3 settembre 1984, n. 7, e' soppresso;
articolo 26:
  l'articolo e' soppresso;
articolo 27:
  l'articolo   cosi'   come   modificato   dall'art.  1  della  legge
provinciale 3 settembre 1984, n. 7, e' soppresso;
articolo 28:
  l'articolo e' sostituito dal seguente:
  "Il  concorso  sugli interessi di cui alla lettera a) dell'art. 21,
destinato all'abbattimento del tasso di  interesse  su  finanziamenti
concessi  da  istituti  di  credito,  viene  concesso  in  misura non
superiore  al  70  per  cento  del  tasso  di  riferimento   di   cui
all'articolo  16  e  per una durata pari a quella del finanziamento e
comunque per una durata non superiore a dieci anni di cui non piu' di
tre anni di preammortamento.";
articolo 29:
  il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I contributi previsti alla lettera b) dell'art. 21 sulla emissione
di obbligazioni ordinarie o convertibili sono concessi in misura  non
superiore  all'80  per cento del tasso di riferimento di cui all'art.
16.";
articolo 30:
  al  primo  comma  le parole "sentito il comitato di cui all'art. 6"
sono soppresse;
articolo 31:
  al  primo  comma  le  parole  "dei  contributi  in  conto interessi
previsti" sono sostituite dalle parole "del concorso sugli  interessi
previsto";
articolo 32:
  il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le convenzioni dovranno prevedere l'impegno da parte dell'istituto
finanziatore di trasmettere al servizio  della  provincia  competente
nella  materia  dell'industria,  ad  istruttoria ultimata, l'estratto
della  deliberazione  relativa  alla  concessione  del  finanziamento
unitamente   ad   un   apposito   modulo   notizie   predisposto  con
deliberazione della giunta provinciale.";
articolo 33:
  al  primo  comma le parole "pervenuta per il tramite degli istituti
di credito finanziatori, sentito il comitato  tecnico  consultivo  di
cui all'art. 6" sono soppresse;
  dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente nuovo comma:
  "Per   i   contributi  di  cui  all'art.  14-bis  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 30.";
articolo 35:
  l'articolo   cosi'   come   modificato   dall'art.  2  della  legge
provinciale 17 marzo 1983, n. 10, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  35.  (Adempimenti  sull'occupazione).  -  In relazione alle
agevolazioni di cui alla presente legge le  imprese  industriali  che
presentino progetti aziendali con previsione di riduzione dei livelli
occupazionali sono tenute a  presentare  copia  della  documentazione
scritta  relativa  alla  intervenuta  preventiva  consultazione delle
organizzazioni sindacali sul progetto di investimento con particolare
riferimento agli effetti occupazionali.
   Nei  casi  di  cui  la precedente comma, l'adozione da parte della
giunta   provinciale   dei   provvedimenti   di   concessione   delle
agevolazioni  e' subordinata alla presentazione da parte dell'impresa
richiedente  e  delle   organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori
maggiormente  rappresentative della documentazione attestante l'esito
della  consultazione  sindacale  da  svolgersi  secondo  modalita'  e
procedure  che  saranno  stabilite  dal piano provinciale di politica
industriale.
   Trascorso   il   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda di  agevolazione  la  giunta  provinciale
adottera' comunque i provvedimenti di competenza.
   In  relazione  alle  agevolazioni  di  cui alla presente legge, le
imprese industriali che presentino progetti aziendali con  previsioni
di  incremento  dei livelli occupazionali sono tenute ad osservare le
leggi provinciali in materia di politica del lavoro.";
articolo 35-bis:
  al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "con decorrenza 30
giugno e  31  dicembre  immediatamente  successiva  alla  data  della
deliberazione di concessione medesima.";
  il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  contributo  e'  erogato,  previo  accertamento dell'attuazione
degli  investimenti,  con  scadenza  semestrale  a  far  data   dalla
decorrenza   fissata   per  la  prima  semestralita'  del  contributo
medesimo.";
  al  quarto  comma  sono soppresse le parole "unitamente all'entita'
del mutuo agevolato di cui all'art. 25";
  dopo l'articolo e' inserito il seguente nuovo capo:
   "CAPO V - Provvidenze in materia di nuove iniziative industriali e
sviluppo di iniziative industriali esistenti".