(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 1 dicembre 1987) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 1. Alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: articolo 4: al punto 1) del primo comma dell'articolo le parole "Il piano conterra' precise indicazioni territoriali e di settore che tengano conto dei piani di settore nazionali, e sara' opportunamente coordinato con il bilancio della provincia per quanto riguarda le previsioni di utilizzo dei fondi pubblici e relative destinazioni" sono sotituite dalle seguenti: "Il piano conterra' criteri per la determinazione delle misure di intervento agevolativo e sara' opportunamente coordinato con il programma di sviluppo provinciale e con il bilancio della provincia."; al punto 2) del primo comma dell'articolo e' aggiunto il seguente paragrafo: "Il progetto di aggiornamento del piano provinciale di politica industriale verra' trasmesso dal presidente della giunta provinciale alla competente commissione legislativa che esprime un parere motivato entro e non oltre trenta giorni dal suo ricevimento, trascorsi inutilmente i quali al giunta provinciale procede agli ulteriori adempimenti di sua competenza;"; l'ultimo comma e' soppresso: articolo 6: all'articolo 6, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 10, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Esso e' composto da: a) l'assessore provinciale competente nella materia dell'industria che lo presiede; b) due funzionari della provincia esperti in economia aziendale e industriale e un funzionario esperto in programmazione economica, di cui uno con fuzioni di vicepresidente; c) cinque componenti, di cui quattro da scegliere fra esperti in materia di economia aziendale e industriale e uno da scegliere fra esperti in materia giuridica, nominati dalla giunta provinciale, iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale."; l'ultimo comma dell'articolo 6, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 10, i sostituito dal seguente: "Ai componenti di cui alla lettera c) del presente articolo possono essere affidati incarichi di consulenza per studi e ricerche connesse all'attuazione della presente legge."; articolo 7: la lettera b) dell'articolo e' sostituita dalla seguente: "b) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge con riferimento a quanto previsto dal piano provinciale di politica industriale elaborato dalla giunta provinciale per progetti aziendali di entita' superiore al lire 500 milioni e per limiti inferiori su richiesta dell'assessore competente nella materia dell'industria;"; articolo 8: l'articolo e' sostituito dal seguente: "Art. 8. (Valutazione delle domande). - Le domande di ammissione alle agevolazioni saranno esaminate valutando le conseguenze occupazionali dei programmi di investimento, l'interesse sociale per l'area di insediamento, le caratteristiche tecnico-produttive dei programmi medesimi nonche' la reddittivita' dell'iniziativa e la situazione economico-finanziaria dell'impresa richiedente."; articolo 9: all'ultimo comma, le parole "sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6" sono soppresse; articolo 10: l'articolo e' sostituito dal seguente: "Art. 10. (Tipi di intervento). - La provincia concede: a) agevolazioni, secondo le norme del successivo capo II per imprese che realizzino progetti di nuove inziative, ampliamenti e ammodernamenti; b) agevolazioni, secondo le norme del successivo capo III a imprese che realizzino progetti di ristrutturazione o riconversione industriale; c) agevolazioni, secondo le norme del successivo capo V, a imprese che concorrano alla risoluzione di problemi di natura occupazionale mediante l'avvio di nuove iniziative o sviluppo di iniziative esistenti entro limiti temporali e territoriali definiti nonche' mediante l'avvio di attivita' sostitutive."; articolo 11; l'ultimo comma dell'articolo e' soppresso; articolo 13: al primo comma dell'articolo le parole "nella misura del" sono sostituite con le parole "in misura non superiore al"; articolo 14: al primo comma dell'articolo le parole "nella misura del" sono sostituite con le parole "in misura non superiore al"; dopo l'articolo e' inserito il seguente nuovo articolo: "Art. 14-bis (Contributi per prestiti obbligazionari). - Per la realizzazione di nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti sono concessi contributi anche a fronte di emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili in misura non superiore al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 16. L'entita' del prestito obbligazionario non potra' essere superiore, anche in concorrenza con l'eventuale quota di finanziamento agevolato, al 60 per cento e al 50 per cento del costo globale preventivo dell'investimento rispettivamente per le iniziative localizzate nelle aree insufficientemente sviluppate e nel restante territorio. Il contributo e' concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non piu' di dieci anni. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni. Con deliberazione della giunta provinciale saranno stabiliti la misura dell'agevolazione e i requisiti delle emissioni dei prestiti obbligazionari suscettibili di ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo."; articolo 15: al primo comma tra le parole "investimenti" e "relativi" e' inserita la parola "fissi"; il terzo comma dell'articolo e' sostituito dal seguente: "Ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni."; articolo 19: il secondo e il terzo comma dell'articolo, cosi' come introdotti rispettivamente dall'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, e dell'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 7, e il penultimo comma sono soppressi; articolo 20: l'articolo e' soppresso; articolo 21: l'articolo e' sostituito dal seguente: "Art. 21. (Tipi di agevolazione). - Per i progetti di ristrutturazione e riconversione industriale, la provincia puo' concedere le seguente agevolazioni: a) contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine o contributi diretti ai sensi dell'art. 35- bis; b) contributi pluriennali sulla emissione di prestiti obbligazionari."; articolo 22: l'articolo e' sostituito dal seguente: "Art. 22. (Limiti di intervento). - Le quote dei finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi dell'art. 21 non possono superare il 60 per cento del costo globale preventivo del progetto di ristrutturazione e di riconversione industriale. L'entita' del finanziamento e del prestito obbligazionario agevolato non puo' complessivamente superare il costo globale preventivo del progetto di investimento."; articolo 23: al primo comma tra le parole "investimenti" e "relativi" e' inserita' la parola "fissi"; articolo 24: l'articolo e' soppresso; articolo 25: l'articolo cosi' come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 7, e' soppresso; articolo 26: l'articolo e' soppresso; articolo 27: l'articolo cosi' come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 7, e' soppresso; articolo 28: l'articolo e' sostituito dal seguente: "Il concorso sugli interessi di cui alla lettera a) dell'art. 21, destinato all'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi da istituti di credito, viene concesso in misura non superiore al 70 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 16 e per una durata pari a quella del finanziamento e comunque per una durata non superiore a dieci anni di cui non piu' di tre anni di preammortamento."; articolo 29: il primo comma e' sostituito dal seguente: "I contributi previsti alla lettera b) dell'art. 21 sulla emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili sono concessi in misura non superiore all'80 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 16."; articolo 30: al primo comma le parole "sentito il comitato di cui all'art. 6" sono soppresse; articolo 31: al primo comma le parole "dei contributi in conto interessi previsti" sono sostituite dalle parole "del concorso sugli interessi previsto"; articolo 32: il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le convenzioni dovranno prevedere l'impegno da parte dell'istituto finanziatore di trasmettere al servizio della provincia competente nella materia dell'industria, ad istruttoria ultimata, l'estratto della deliberazione relativa alla concessione del finanziamento unitamente ad un apposito modulo notizie predisposto con deliberazione della giunta provinciale."; articolo 33: al primo comma le parole "pervenuta per il tramite degli istituti di credito finanziatori, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 6" sono soppresse; dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Per i contributi di cui all'art. 14-bis si applicano le disposizioni dell'art. 30."; articolo 35: l'articolo cosi' come modificato dall'art. 2 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 10, e' sostituito dal seguente: "Art. 35. (Adempimenti sull'occupazione). - In relazione alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese industriali che presentino progetti aziendali con previsione di riduzione dei livelli occupazionali sono tenute a presentare copia della documentazione scritta relativa alla intervenuta preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali sul progetto di investimento con particolare riferimento agli effetti occupazionali. Nei casi di cui la precedente comma, l'adozione da parte della giunta provinciale dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla presentazione da parte dell'impresa richiedente e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative della documentazione attestante l'esito della consultazione sindacale da svolgersi secondo modalita' e procedure che saranno stabilite dal piano provinciale di politica industriale. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione la giunta provinciale adottera' comunque i provvedimenti di competenza. In relazione alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese industriali che presentino progetti aziendali con previsioni di incremento dei livelli occupazionali sono tenute ad osservare le leggi provinciali in materia di politica del lavoro."; articolo 35-bis: al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "con decorrenza 30 giugno e 31 dicembre immediatamente successiva alla data della deliberazione di concessione medesima."; il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il contributo e' erogato, previo accertamento dell'attuazione degli investimenti, con scadenza semestrale a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralita' del contributo medesimo."; al quarto comma sono soppresse le parole "unitamente all'entita' del mutuo agevolato di cui all'art. 25"; dopo l'articolo e' inserito il seguente nuovo capo: "CAPO V - Provvidenze in materia di nuove iniziative industriali e sviluppo di iniziative industriali esistenti".