(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140 del 31 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 10 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Il bilancio del fondo di previdenza e' allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale". 2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico attuariale del fondo e' presentato all'ufficio di presidenza che accerta in modo analitico l'andamento della gestione. 3. All'inizio di ogni legislatura, ovvero per quanto concerne la legislatura in corso a far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo puo' essere ripianato con una contribuzione una tantum a valere sulle spese di funzionamento del consiglio regionale in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo. 4. Il relativo stanziamento, da stabilire con legge regionale e' iscritto nel capitolo di spesa del bilancio del consiglio regionale 1110101 "Indennita' di carica e di missione spettante ai consiglieri regionali".