(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 140
                        del 31 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  10  della  legge  regionale  23 luglio 1973, n. 18, e'
sostituito dal seguente: "Il bilancio  del  fondo  di  previdenza  e'
allegato  come  gestione  speciale  al bilancio annuale del consiglio
regionale".
   2.  Entro  il  30  settembre  di  ciascun anno il bilancio tecnico
attuariale del fondo e'  presentato  all'ufficio  di  presidenza  che
accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
   3.  All'inizio  di ogni legislatura, ovvero per quanto concerne la
legislatura in corso a far data dall'entrata in vigore della presente
legge,  l'eventuale  disavanzo  finanziario  del  fondo  puo'  essere
ripianato con una contribuzione una tantum a valere  sulle  spese  di
funzionamento del consiglio regionale in modo da assicurare, entro il
quinquennio,  il  pareggio  della  gestione  tecnico-finanziaria  del
fondo.
   4.  Il  relativo stanziamento, da stabilire con legge regionale e'
iscritto nel capitolo di spesa del bilancio del  consiglio  regionale
1110101  "Indennita' di carica e di missione spettante ai consiglieri
regionali".