la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione maggiore spesa 1. Per le attivita' di cui all'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 50, recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la maggior spesa di L. 100.000.000, che gravera' sul cap. 36710 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso. 2. Alla copertura della maggiore spesa di cui al primo comma si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al cap. 36715 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987. 3. L'autorizzazione di spesa recata per i finanziamenti alle imprese artigiane previsti all'art. 6 della legge regionale di cui al primo comma, come ripartita dall'art. 26 della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1, e' pertanto ridotta per l'esercizio finanziario 1987 di L. 100.000.000.