la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Autorizzazione maggiore spesa
 
   1.  Per  le  attivita'  di cui all'art. 3 della legge regionale 18
agosto  1986,  n.  50,  recante  azioni  finalizzate  a   qualificare
l'apprendistato artigiano, e' autorizzata per l'esercizio finanziario
1987 la maggior spesa di L. 100.000.000, che gravera' sul cap.  36710
del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.
   2.  Alla  copertura  della maggiore spesa di cui al primo comma si
provvede mediante la riduzione di  pari  importo  dello  stanziamento
previsto  al  cap.  36715  del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 1987.
   3.  L'autorizzazione  di  spesa  recata  per  i finanziamenti alle
imprese artigiane previsti all'art. 6 della legge regionale di cui al
primo  comma,  come  ripartita  dall'art.  26 della legge regionale 5
gennaio 1987, n. 1, e' pertanto ridotta per  l'esercizio  finanziario
1987 di L. 100.000.000.