(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 49 del 22 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico I termini previsti dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 18 dicembre 1987 MELIS