(Pubblicata nel primo suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia
 
   1.  Le  norme  di salvaguardia per le aree comprese nel territorio
del Parco del Mincio, di cui  all'art.  8  della  legge  regionale  8
settembre   1984,   n.   47,   continuano  ad  applicarsi  fino  alla
pubblicazione della proposta di piano territoriale di cui all'art.  6
della  legge citata, e comunque per non oltre un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.