(Pubblicata nel primo suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia 1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio del Parco del Mincio, di cui all'art. 8 della legge regionale 8 settembre 1984, n. 47, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale di cui all'art. 6 della legge citata, e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.