(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56 del 12 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Toscana, nell'ambito dell'attivita' volta a promuovere ed agevolare l'organizzazione delle attivita' commerciali e divulgative, previste dall'art. 4 dello statuto, concorre al finanziamento del fondo di dotazione iniziale dei centri: Consorzio Ortofrutticolo Medio Tirreno - Pisa; Consorzio Gestione Centro Carni Chiusi; Centro Commercializzazione dei Fiori dell'Italia Centrale Pescia, impianti realizzati in Toscana ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. 2. La partecipazione finanziaria regionale si attua attraverso la corresponsione di un contributo per gli anni 1987, 1988 e 1989. 3. Il contributo viene deliberato dal Consiglio regionale ed e' subordinato alla presentazione da parte dei centri di programmi pluriennali, per il perseguimento dei loro scopi sociali, in armonia con le finalita' indicate nel programma regionale di sviluppo.