(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 56
                        del 12 novembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.   La   regione  Toscana,  nell'ambito  dell'attivita'  volta  a
promuovere ed agevolare l'organizzazione delle attivita'  commerciali
e  divulgative,  previste  dall'art.  4  dello  statuto,  concorre al
finanziamento del fondo di dotazione iniziale dei centri:
    Consorzio Ortofrutticolo Medio Tirreno - Pisa;
    Consorzio Gestione Centro Carni Chiusi;
    Centro Commercializzazione dei Fiori dell'Italia Centrale Pescia,
impianti  realizzati  in Toscana ai sensi dell'art. 10 della legge 27
ottobre 1966, n. 910.
   2.  La partecipazione finanziaria regionale si attua attraverso la
corresponsione di un contributo per gli anni 1987, 1988 e 1989.
   3.  Il  contributo  viene deliberato dal Consiglio regionale ed e'
subordinato alla presentazione  da  parte  dei  centri  di  programmi
pluriennali,  per il perseguimento dei loro scopi sociali, in armonia
con le finalita' indicate nel programma regionale di sviluppo.