(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 1 del 9 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le funzioni attribuite ai comuni dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, sono svolte, temporaneamente e limitatamente alle domande relative alle avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 29 ottobre 1987 in provincia di Viterbo, dal settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio. 2. Le domande di concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 57 del 1982, relative alle suddette avversita', vanno inoltrate, nei termini all'uopo fissati dalla stessa legge, al settore decentrato dell'agricoltura di Viterbo, il quale provvede alla loro istruttoria alla trasmissione agli istituti di credito dei nulla-osta, alla concessione dei prestiti agevolati, nonche' alla emissione di decreti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale. 3. Alla concessione e contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti agevolati si provvede con le modalita' di cui all'art. 13 della citata legge regionale n. 57 del 1982. 4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, provvede a ripartire tra gli istituti di credito i fondi per la concessione dei prestiti agevolati. 5. Con provvedimento della giunta regionale saranno accreditati al settore decentrato dell'agricoltura di Viterbo i fondi per la concessione dei contributi in conto capitale. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 31 dicembre 1987 LANDI ------------------------------------------------------- Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.