la seguente legge: Art. 1. 1. A partire dal 1 gennaio 1988 gli importi delle tasse previste nella tariffa allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, modificata con legge regionale 16 novembre 1983, n. 83, legge regionale 20 dicembre 1985, n. 84 e legge regionale 8 settembre 1987, n. 29, sono aumentate del 20 per cento. 2. Sono aumentati altresi' nella stessa misura di cui al comma precedente gli importi delle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nelle note della tariffa stessa. 3. Gli ammontari derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 500 lire superiori. 4. Per gli ammontari relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantita' variabili tale arrotondamento viene operato sul totale.