la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A partire dal 1 gennaio 1988 gli importi delle tasse previste
nella tariffa allegata alla legge regionale 10  marzo  1980,  n.  25,
modificata  con  legge  regionale  16  novembre  1983,  n.  83, legge
regionale 20 dicembre 1985, n. 84 e legge regionale 8 settembre 1987,
n. 29, sono aumentate del 20 per cento.
   2.  Sono  aumentati  altresi'  nella stessa misura di cui al comma
precedente gli importi delle altre tasse,  soprattasse  e  contributi
indicati nelle note della tariffa stessa.
   3. Gli ammontari derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati
alle 500 lire superiori.
   4. Per gli ammontari relativi a tasse e contributi da determinarsi
in relazione a quantita' variabili tale arrotondamento viene  operato
sul totale.