(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 2
                         del 13 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di
contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, sono  autorizzati,  per  il  primo
trimestre dell'anno finanziario 1988, l'accertamento e la riscossione
delle entrate, nonche' l'impegno e il  pagamento  delle  spese  sulla
base  delle  previsioni  del bilancio per l'anno 1987, limitatamente,
per quanto concerne le spese, ad  un  dodicesimo  dello  stanziamento
definitivo  di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti
la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1987.
   2. Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio
per l'anno 1988 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle
previsioni di tale bilancio.
   3.  Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili d'impegno e di
pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di  spese  finanziate  da
assegnazioni  statali  o  comunitarie  a destinazione vincolata - ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno  1988
ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 53, quinto comma, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata
senza la limitazione di cui al precedente primo comma.
   4.  Ai  fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel
1988 in conto residui  passivi  propri,  nonche'  gli  impegni  ed  i
pagamenti  in  conto  residui  di  stanziamento  non  sono  parimenti
soggetti alla limitazione di cui allo stesso primo comma del presente
articolo.
   La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, addi' 11 gennaio 1988
 
                              MANDARINI
 
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  La  presente  legge  e'  stata approvata dal consiglio regionale in
data 14  dicembre  1987  (atto  n.  619)  ed  e'  stata  vistata  dal
commissario del Governo il 7 gennaio 1988.