(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5
                         del 22 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fino  all'emanazione  del  decreto  interministeriale previsto
dall'ultimo comma dell'art. 6 del  decreto  ministeriale  30  gennaio
1982,  e  successive  modifiche  e  integrazioni, ai componenti ed ai
segretari  delle  commissioni  e  sottocommissioni  esaminatrici   in
concorsi  e  in  selezioni  pubbliche  per l'assunzione del personale
delle unita'  locali  socio-sanitarie,  dall'entrata  in  vigore  del
decreto  del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono
dovuti i seguenti compensi lordi:
     a)  L. 650.000 quale indennita' fissa + L. 350.000 quale assegno
integrativo fisso per i concorsi ai posti di  personale  laureato  di
posizione funzionale apicale e intermedia o sub-apicale;
     b)  L.  500.000  per  i  concorsi ai posti di personale laureato
esclusi quelli di cui alla lettera a);
     c)  L. 450.000 per i concorsi ai posti di personale non laureato
esclusi quelli di cui alla lettera d);
     d)  L.  400.000  per  i concorsi ai posti di personale addetto a
mansioni elementari.
   2.  Nei casi in cui i candidati presenti alla prima prova d'esame,
siano in numero superiore a 50 ma inferiori a 100, i compensi di  cui
al  precedente  comma, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera
a), sono integrati con un ulteriore assegno di L. 100.000;  nei  casi
in   cui  siano  superiori  a  100  ma  inferiori  a  150,  l'assegno
integrativo e' di L. 200.000; nei casi in cui siano superiori  a  150
ma  inferiori a 200, l'assegno integrativo e' di L. 300.000; nei casi
in cui superino comunque le 200 unita', l'assegno integrativo  e'  di
L. 400.000.
   3.  Qualora  vengano  costituite  le sottocommissioni previste dal
settimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale  citato  al  primo
comma,  la  determinazione  del  numero  dei  candidati ai fini della
corresponsione dell'assegno integrativo e' fatta con  riferimento  al
numero di candidati assegnati alla sottocommissione.
   4.  In  caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle
commissioni, ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso,
cosi'   come  determinato  ai  precedenti  commi  e'  corrisposto  al
sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute  alle  quali
ha partecipato.