(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5 del 22 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle unita' locali socio-sanitarie, dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono dovuti i seguenti compensi lordi: a) L. 650.000 quale indennita' fissa + L. 350.000 quale assegno integrativo fisso per i concorsi ai posti di personale laureato di posizione funzionale apicale e intermedia o sub-apicale; b) L. 500.000 per i concorsi ai posti di personale laureato esclusi quelli di cui alla lettera a); c) L. 450.000 per i concorsi ai posti di personale non laureato esclusi quelli di cui alla lettera d); d) L. 400.000 per i concorsi ai posti di personale addetto a mansioni elementari. 2. Nei casi in cui i candidati presenti alla prima prova d'esame, siano in numero superiore a 50 ma inferiori a 100, i compensi di cui al precedente comma, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera a), sono integrati con un ulteriore assegno di L. 100.000; nei casi in cui siano superiori a 100 ma inferiori a 150, l'assegno integrativo e' di L. 200.000; nei casi in cui siano superiori a 150 ma inferiori a 200, l'assegno integrativo e' di L. 300.000; nei casi in cui superino comunque le 200 unita', l'assegno integrativo e' di L. 400.000. 3. Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale citato al primo comma, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'assegno integrativo e' fatta con riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione. 4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni, ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, cosi' come determinato ai precedenti commi e' corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.