IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  durata  dell'ufficio  per  gli affari comunitari ed i rapporti
esterni istituito  alle  dipendenze  della  presidenza  della  giunta
regionale con l'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, e'
prorogata fino all'entrata in vigore della  legge  di  riforma  e  di
ristrutturazione  dell'amministrazione regionale e comunque non oltre
il 31 dicembre 1988.
   Restano  ferme le disposizioni dell'art. 1, secondo e terzo comma,
della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16.