IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La durata dell'ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni istituito alle dipendenze della presidenza della giunta regionale con l'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, e' prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma e di ristrutturazione dell'amministrazione regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16.