(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 52
                        del 30 dicembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Contributi per le attivita' sportive per l'anno 1987
 
   1.  Per  l'anno  finanziario 1987 i contributi di cui al Titolo IV
della legge regionale 22 aprile 1985, n. 23, recante  "Promozione  ed
incentivazione  degli  impianti  e  delle  attivita'  sportive"  sono
concessi  con  deliberazione  della  giunta  regionale,  sentita   la
competente   commissione   consiliare,   sulla   base  delle  domande
presentate entro il 28 febbraio 1987  e  relative  esclusivamente  ad
attivita' svolte o da svolgere nell'anno 1987.