(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 52 del 30 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Contributi per le attivita' sportive per l'anno 1987 1. Per l'anno finanziario 1987 i contributi di cui al Titolo IV della legge regionale 22 aprile 1985, n. 23, recante "Promozione ed incentivazione degli impianti e delle attivita' sportive" sono concessi con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle domande presentate entro il 28 febbraio 1987 e relative esclusivamente ad attivita' svolte o da svolgere nell'anno 1987.