(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 3
                         del 18 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Obiettivi e finalita'
 
   La  regione  Campania,  in  esecuzione  di  quanto  disposto dalla
vigente legislazione, predispone programmi in materia di tutela della
salute,  interventi  intermedi di reintegrazione sociale e interventi
sociali preventivi in relazione agli stati di  tossicodipendenza,  al
consumo   e   alla   diffusione  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'
dell'abuso di sostanze psicotrope ed alcool.
   La  Regione  programma e coordina gli interventi e le attivita' di
tutte le strutture e i  servizi  aventi  competenze  e  operanti  nel
settore,   comprese   le   attivita'   degli  enti  ausiliari  e  del
volontariato, delle  comunita'  terapeutiche,  delle  associazioni  e
cooperative  che  intervengono  nel campo della condizione giovanile,
con particolare riferimento  alle  tossicodipendenze,  attraverso  la
formulazione  di  un progetto obiettivo quadro; opera affinche' siano
sviluppate  iniziative  rivolte  alla  diffusione  di  una   corretta
informazione  sulle  cause  e  gli  effetti del consumo delle droghe,
dell'alcool, dell'abuso dei farmaci e sulle tossicodipendenze.