(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 3 del 18 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Obiettivi e finalita' La regione Campania, in esecuzione di quanto disposto dalla vigente legislazione, predispone programmi in materia di tutela della salute, interventi intermedi di reintegrazione sociale e interventi sociali preventivi in relazione agli stati di tossicodipendenza, al consumo e alla diffusione di sostanze stupefacenti, nonche' dell'abuso di sostanze psicotrope ed alcool. La Regione programma e coordina gli interventi e le attivita' di tutte le strutture e i servizi aventi competenze e operanti nel settore, comprese le attivita' degli enti ausiliari e del volontariato, delle comunita' terapeutiche, delle associazioni e cooperative che intervengono nel campo della condizione giovanile, con particolare riferimento alle tossicodipendenze, attraverso la formulazione di un progetto obiettivo quadro; opera affinche' siano sviluppate iniziative rivolte alla diffusione di una corretta informazione sulle cause e gli effetti del consumo delle droghe, dell'alcool, dell'abuso dei farmaci e sulle tossicodipendenze.