IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione, in applicazione dei principi costituzionali e nel
quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso  a  garantire
condizioni  di vita adeguate alla dignita' di ogni cittadino, nonche'
a  favorire  il  libero  sviluppo  della  persona  umana  e  la   sua
partecipazione  sociale,  culturale,  politica ed economica alla vita
della comunita' di appartenenza, con la presente legge provvede,  per
il  proprio  territorio, a disciplinare ed a riorganizzare il settore
dei servizi socio-assistenziali, in conformita' con  quanto  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.