(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4
                         dell'8 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                          SI INTENDE APPOSTO
                   PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli
figurativi, riscattati o in corso di riscatto presso  l'assicurazione
generale  obbligatoria  dell'Inps, del personale inquadrato con legge
regionale  3  aprile  1984,  n.  16  (inquadramento   del   personale
trasferito  alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386;
29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978,  n.  833  e  del  personale
messo  a  disposizione  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977  e  delle  leggi  nn.  641/78  e
642/72),  per i quali non opera il disposto dell'art. 6 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, avviene senza  oneri  a  carico  del  personale
interessato.