(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6
                         del 29 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Organizzazione amministrativa
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale  26  novembre 1973, n. 25 e
successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito:
   "Art.  2.  -  (Organizzazione  amministrativa della Regione). - E'
istituita la segreteria generale della programmazione.
   Sono inoltre istituite:
    1) la segreteria regionale per la sanita' e i servizi sociali;
    2) la segreteria regionale per il territorio;
    3)  la  segreteria  regionale  per  le  attivita'  produttive  ed
economiche del settore primario;
    4)  la  segreterria  regionale  per  le  attivita'  produttive ed
economiiche dei settori secondario e terziario;
    5)  la  segreteria  regionale  per  la cultura, l'istruzione e le
attivita' formative.
   Sono altresi' istituti:
     la segreteria della giunta;
     il gabinetto della presidenza della Regione;
     la segreteria particolare del presidente.