(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Organizzazione amministrativa 1. L'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e' cosi' sostituito: "Art. 2. - (Organizzazione amministrativa della Regione). - E' istituita la segreteria generale della programmazione. Sono inoltre istituite: 1) la segreteria regionale per la sanita' e i servizi sociali; 2) la segreteria regionale per il territorio; 3) la segreteria regionale per le attivita' produttive ed economiche del settore primario; 4) la segreterria regionale per le attivita' produttive ed economiiche dei settori secondario e terziario; 5) la segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attivita' formative. Sono altresi' istituti: la segreteria della giunta; il gabinetto della presidenza della Regione; la segreteria particolare del presidente.