la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1987, un ulteriore contributo di L. 600.000.000 per l'abbattimento del tasso d'interesse fissato fra gli istituti di credito ed il consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23. 2. L'utilizzazione del contributo regionale per i finanziamenti concessi ai soci e' subordinata al versamento della quota di iscrizione al consorzio. 3. Gli aderenti al consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse.