la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2,
e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   concernente   la
concessione   di   provvidenze   per   l'incremento   del  patrimonio
alpinistico  (rifugi  e   altre   opere   alpine)   e'   autorizzata,
limitatamente  all'esercizio  1987,  la  maggiore  spesa di lire 1250
milioni, il cui onere gravera' quanto a lire 1000  milioni  sul  cap.
37350,  e  quanto a lire 250 milioni sul cap. 37360 della parte spesa
del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  precedente si
provvede mediante accertamento di  maggiore  entrata  di  lire  1.250
milioni,  sul  cap.  00300  del  bilancio di previsione medesimo, per
tassa di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent.