la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) e' autorizzata, limitatamente all'esercizio 1987, la maggiore spesa di lire 1250 milioni, il cui onere gravera' quanto a lire 1000 milioni sul cap. 37350, e quanto a lire 250 milioni sul cap. 37360 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante accertamento di maggiore entrata di lire 1.250 milioni, sul cap. 00300 del bilancio di previsione medesimo, per tassa di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent.