della regione Calabria n. 11 del 7 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In applicazione del titolo III della legge 10 aprile 1981 n. 151, la Regione ammette aziende ed imprese di trasporto pubblico collettivo di interesse regionale e locale a contributi in conto capitale: a) per acquisto di autobus nuovi di tipo unificato, secondo quanto disposto dal titolo II della presente legge; b) per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine, depositi con le relative attrezzature e sedi, secondo quanto disposto dal titolo III della presente legge. 2. I predetti contributi non spettano agli enti ed alle imprese esercenti autoservizi di gran turismo o da noleggio di rimessa. 3. I contributi sono erogati nei limiti delle somme assegnate alla Regione dallo Stato e delle eventuali somme stanziate nel bilancio regionale. 4. I fondi da destinare per quanto previsto dalla lettera b) limitatamente alla costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito non potranno eccedere il 25 per cento dello stanziamento di cui al precedente comma.