della regione Calabria n. 11 del 7 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
                           F i n a l i t a'
   1.  In  applicazione  del titolo III della legge 10 aprile 1981 n.
151, la Regione ammette aziende  ed  imprese  di  trasporto  pubblico
collettivo  di  interesse  regionale  e  locale a contributi in conto
capitale:
     a)  per  acquisto  di  autobus  nuovi di tipo unificato, secondo
quanto disposto dal titolo II della presente legge;
     b) per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture,
impianti fissi, tecnologie di controllo, officine,  depositi  con  le
relative  attrezzature e sedi, secondo quanto disposto dal titolo III
della presente legge.
   2.  I  predetti  contributi non spettano agli enti ed alle imprese
esercenti autoservizi di gran turismo o da noleggio di rimessa.
   3. I contributi sono erogati nei limiti delle somme assegnate alla
Regione dallo Stato e delle eventuali somme  stanziate  nel  bilancio
regionale.
   4.  I  fondi  da  destinare  per  quanto previsto dalla lettera b)
limitatamente alla  costruzione  e  l'ammodernamento  di  sedi  o  di
officine-deposito  non  potranno  eccedere  il  25  per  cento  dello
stanziamento di cui al precedente comma.