la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
  1.  L'art.  22-  ter  della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78,
come aggiunto dall'art. 16 della legge regionale 8  aprile  1986,  n.
21, e' cosi' sostituito:
   "Art.  22-  ter - Le indennita' al presidente, al vicepresidente e
ai componenti del comitato di gestione di cui ai precedenti  articoli
21  e  22  sono  calcolate  secondo  i  criteri  di cui alla legge 27
dicembre 1985, n. 816.".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 8 marzo 1988
 
                               BERNINI