(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17
                         del 1 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  termine  di cui all'ultimo comma dell'art. 126 della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61, come  aggiunto  dall'articolo  unico
della   legge   regionale   5   marzo  1987,  n.  11,  e'  prorogato,
limitatamente agli interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri,
al 31 dicembre 1988.