(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 17 del 1 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dall'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 11, e' prorogato, limitatamente agli interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri, al 31 dicembre 1988.