(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 del 29 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata ad acquistare i seguenti immobili: a) terreni in comune di Passignano, localita' Castel Rigone censiti al catasto terreni come in appresso: Comune di Passignano, partita 2026, foglio 34, part. 25/b/ mq 970, part. 27/b mq 7570, part. 80/b mq 1890 con redditi da determinare. Prezzo complessivo L. 93.800.000; b) immobili in comune di Magione censiti al catasto terreni come in appresso: Comune di Magione, partita 6264, foglio 32 part. 53 mq 5080, part. 54 mq 3900, part. 56 mq 3450; Comune di Magione, partita 5829, foglio 32 part. 55 f.r. mq 520 con redditi da determinare. Prezzo complessivo L. 68.500.000. 2. I beni di cui al precedente comma saranno iscritti al patrimonio disponibile della Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.