(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21
                          del 29 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  giunta  regionale  e' autorizzata ad acquistare i seguenti
immobili:
     a)  terreni  in  comune  di  Passignano, localita' Castel Rigone
censiti al catasto terreni come in appresso:
     Comune  di  Passignano,  partita 2026, foglio 34, part. 25/b/ mq
970,  part.  27/b  mq  7570,  part.  80/b  mq  1890  con  redditi  da
determinare. Prezzo complessivo L. 93.800.000;
     b) immobili in comune di Magione censiti al catasto terreni come
in appresso:
     Comune  di  Magione,  partita  6264, foglio 32 part. 53 mq 5080,
part. 54 mq 3900, part. 56 mq 3450;
     Comune  di Magione, partita 5829, foglio 32 part. 55 f.r. mq 520
con redditi da determinare. Prezzo complessivo L. 68.500.000.
   2.  I  beni  di  cui  al  precedente  comma  saranno  iscritti  al
patrimonio disponibile della Regione ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale 9 marzo 1979, n. 11.