(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per i prestiti eccezionali e straordinari annuali o quinquennali che ciascun agricoltore, singolo od associato otterra', a seguito dell'alluvione del 22, 29 e 30 ottobre 1987 che ha colpito il viterbese, limitatamente ai comuni ricadenti in zone delimitate con decreto del presidente della giunta regionale, la Regione concede un contributo sugli interessi pari al 6,5 per cento. 2. Il contributo e' concesso nei limiti di un importo massimo di lire 4 milioni per ettaro/coltura e non e' cumulabile con analoghi provvedimenti. 3. Le domande per le richieste del contributo di cui alla presente legge devono essere presentate al settore decentrato per l'agricoltura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, settore che rilascera' il relativo nulla osta.