(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7
                          del 10 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Per   i   prestiti   eccezionali  e  straordinari  annuali  o
quinquennali che ciascun agricoltore, singolo od associato  otterra',
a  seguito dell'alluvione del 22, 29 e 30 ottobre 1987 che ha colpito
il viterbese, limitatamente ai comuni ricadenti  in  zone  delimitate
con decreto del presidente della giunta regionale, la Regione concede
un contributo sugli interessi pari al 6,5 per cento.
   2.  Il  contributo e' concesso nei limiti di un importo massimo di
lire 4 milioni per ettaro/coltura e non e'  cumulabile  con  analoghi
provvedimenti.
   3. Le domande per le richieste del contributo di cui alla presente
legge  devono   essere   presentate   al   settore   decentrato   per
l'agricoltura  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa, settore che rilascera' il relativo nulla osta.