(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 10
                          del 9 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Il  personale  inquadrato  alla  Regione  ai sensi delle leggi
regionali  n.  2  e  n.  3  del  15  gennaio  1983   in   alternativa
all'inquadramento   gia'   effettuato,   puo',   a   domanda,  essere
reinquadrato secondo i criteri di cui ai  successivi  articoli  della
presente  legge,  in  relazione  ai  titoli  posseduti  alla  data di
promulgazione delle leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio  1983.