(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 10 del 9 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Il personale inquadrato alla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983 in alternativa all'inquadramento gia' effettuato, puo', a domanda, essere reinquadrato secondo i criteri di cui ai successivi articoli della presente legge, in relazione ai titoli posseduti alla data di promulgazione delle leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983.