la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Agenzie di viaggio e turismo
 
   1.  Sono  agenzie  di  viaggio e turismo le imprese che esercitano
attivita'  di  produzione,  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni,
intermediazione  nei  predetti servizi o anche entrambe le attivita',
ivi compresi i compiti di assistenza e  di  accoglienza  ai  turisti,
secondo  quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge  27  dicembre  1977,  n.
1084.