la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. Ai fini della cooperazione allo sviluppo, la provincia autonoma
di Trento, nell'ambito delle proprie competenze, in  armonia  con  la
legislazione  statale  vigente  nella  materia  e  nel rispetto delle
funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri stabilite
da   tale   legislazione,   promuove   iniziative  che  prevedano  il
coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e  privati,
operanti  nel  territorio provinciale e che valorizzino le specifiche
potenzialita' esistenti nella provincia.
   2.  Tali iniziative dovranno tendere ad avere come soggetto attivo
la  popolazione  cui  sono  dirette,  evitando  la  realizzazione  di
interventi non idonei a valorizzarne le risorse umane e materiali.