la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Ai fini della cooperazione allo sviluppo, la provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la legislazione statale vigente nella materia e nel rispetto delle funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri stabilite da tale legislazione, promuove iniziative che prevedano il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzino le specifiche potenzialita' esistenti nella provincia. 2. Tali iniziative dovranno tendere ad avere come soggetto attivo la popolazione cui sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei a valorizzarne le risorse umane e materiali.