la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazioni di spesa
 
   1. Per i fini di cui al capo I della legge provinciale 20 novembre
1987, n. 28 e' autorizzata la spesa  di  L.  5.000.000.000  a  carico
dell'esercizio finanziario 1988.