la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Disposizioni speciali e transitorie
 
   1.  Possono  essere  nominati dirigenti con le modalita' di cui ai
primi quattro commi dell'art. 26 della legge  provinciale  29  aprile
1983,  n.  12,  prescindendo  dal  possesso dei particolari requisiti
indicati nel primo comma  dello  stesso  articolo,  i  funzionari  in
possesso  della  qualifica  ad esaurimento di ispettore generale o di
direttore di divisione e qualifiche equiparate.
   2.  Il  parere  previsto  dal secondo comma del richiamato art. 26
dovra' essere espresso avuto particolarmente riguardo dei  titoli  di
studio  e  degli  altri  titoli  specifici  posseduti dal funzionario
proposto nonche' delle attivita' e funzioni svolte  e  di  quelle  da
svolgere in connessione con l'incarico cui la nomina si riferisce.
   3.  In  via  alternativa,  la  nomina  a  dirigente  potra' essere
altresi'  disposta  dalla  giunta  provinciale   tra   i   funzionari
inquadrati in livelli funzionali retributivi non inferiori al settimo
in possesso di diploma di laurea, con  non  meno  di  dieci  anni  di
servizio  maturati  anche  presso altre pubbliche amministrazioni, ai
quali, da oltre un  anno,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  risulti  comunque  affidata in modo continuativo la
responsabilita'  di  servizi  istituiti   con   la   medesima   legge
provinciale n. 12 e con leggi provinciali ad essa successive.
   4.  Alla  nomina  di  cui  al  comma precedente la giunta provvede
previa  richiesta  di   positiva   valutazione   dell'idoneita'   del
funzionario  allo  svolgimento  dell'incarico cui la nomina stessa si
riferisce da effettuarsi da  parte  della  commissione  prevista  dal
terzo  comma  dell'art.  12  in  relazione  ai  titoli risultanti dal
fascicolo personale del candidato e mediante apposito esame colloquio
le cui modalita' di svolgimento saranno stabilite dalla stessa giunta
provinciale con proprio atto deliberativo.
   5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino
al verificarsi dei presupposti di cui al  primo  comma  dell'art.  26
della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.