la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  termini  previsti  dal  primo comma dell'art. 40, dal primo
comma dell'art. 65  e  dal  primo  comma  dell'art.  69  della  legge
provinciale  6  giugno  1983,  n.  16  e  successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' quelli previsti dal secondo comma dell'art.  15
della   legge  provinciale  6  novembre  1978,  n.  44  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  sono  riaperti  per  un  periodo  di
quindici  giorni  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
   2.  Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono considerate ai
fini della predisposizione dei  piani  finanziari  relativi  al  1988
previsti  dalle  leggi  indicate nel medesimo comma e il possesso dei
requisiti da parte dei richiedenti e' valutato con  riferimento  alla
data del 31 dicembre 1987.
   3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bolllettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
    Trento, addi' 21 marzo 1988
 
                                ANGELI
 
Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI