IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
   Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 12100 del 23
novembre 1984;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 9966 del 7
novembre 1986;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 11
novembre 1986 n. 11-35/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 14047 del 30
dicembre 1986;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 31
dicembre 1986, n. 16-40;
   Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 14931 del 23
dicembre 1987;
 
                               Decreta:
 
   Sono  approvate  le  modifiche  al regolamento di esecuzione della
legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con  decreto  del
presidente   della   giunta   provinciale   13   dicembre   1984,  n.
18-13/Legisl. e successive modificazioni nel testo che,  allegato  al
presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Trento, addi' 24 dicembre 1987
 
                                ANGELI
 
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1988
 Registro n. 4, foglio n. 54
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22
   DICEMBRE  1983,  N.  46 APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
   GIUNTA  PROVINCIALE  DI  TRENTO   DD.   13   DICEMBRE   1984,   N.
   18/13/LEGISL. E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
 
                               Art. 1.
 
   All'allegato 1, tabelle merceologiche sono apportate le seguenti
   modificazioni:
   E' istituita la tabella merceologica:
    tabella merceologica I/2-A
    "Pane, sfarinati, paste alimentari e altri prodotti, comunque
   preparati, derivanti da sfarinati".
   La presente tabella e' riservata ai titolari di licenza di
   panificazione  di  cui  alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, per la
   vendita al minuto del pane di loro produzione negli stessi  locali
   di  produzione  purche' adeguatamente separati, o in altri ad essi
   contigui.  L'autorizzazione  per  detta  e'  obbligatoria   e   al
   richiedente spetta di diritto.