la seguente legge: Art. 1. 1. L'amministrazione regionale provvede all'attuazione degli interventi previsti e finanziati dall'art. 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, sulla base dei programmi elaborati dall'amministrazione provinciale di Udine, dal comune di Cervignano del Friuli e dal comune di Bagnaria Arsa. 2. Il programma elaborato dall'amministrazione provinciale di Udine dovra' riguardare opere ed interventi finalizzati ad un equilibrato assetto urbanistico e alla tutela ambientale del territorio interessato alla realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, da eseguirsi a cura dell'amministrazione provinciale medesima, sentiti gli enti locali interessati, fino alla concorrenza dell'importo di L. 500.000.000. 3. Il programma, inoltre, dovra' riguardare la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Monfalcone-Mestre, in comune di Villa Vicentina, fino alla concorrenza di L. 1.000.000.000. I programmi elaborati dai comuni di Cervignano del Friuli e di Bagnaria Arsa comprendono opere ed interventi di natura e competenza comunali, fino alla concorrenza di L. 8.000.000.000 e, rispettivamente, di L. 500.000.000. 4. Per l'approvazione dei programmi di competenza dei comuni si applicano le norme procedurali di cui all'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 69. 5. Alla elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo delle opere e degli interventi di tutela ambientale di competenza della provincia di Udine provvede l'amministrazione provinciale: la medesima amministrazione provvede all'esecuzione delle opere sotto l'alta sorveglianza dell'amministrazione regionale, sentiti i competenti organi delle Ferrovie dello Stato. 6. Alla progettazione ed all'esecuzione delle opere e degli interventi dei comuni provvedono direttamente le amministrazioni comunali di Cervignano del Friuli e di Bagnaria Arsa, secondo le rispettive competenze.