la seguente legge: Art. 1. Programmi regionali di opere pubbliche di competenza degli enti locali 1. La regione Friuli-Venezia Giulia sulla base delle procedure e degli interventi previsti dalla presente legge provvede agli adempimenti di cui all'art. 10, commi 4 e 5, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonche' alle successive analoghe disposizioni che saranno emanate dallo Stato in materia di finanza locale. 2. La giunta regionale approva annualmente il programma di opere pubbliche di competenza degli enti locali da realizzarsi con il finanziamento della Cassa depositi e prestiti e con il concorso finanziario della Regione, previa consultazione dei rappresentanti delle sezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., nonche' dei presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati. 3. Per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui al comma 2 l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in capitale od in annualita' in misura non inferiore al cinque per cento della spesa, a valere sulle leggi regionali di intervento, relative alle seguenti opere: a) opere igienico-sanitarie, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68; b) impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e dell'art. 6 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34; c) municipi e cimiteri, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33; d) reti di distribuzione di gas combustibile, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63; e) edilizia scolastica, ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48; f) viabilita' locale, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22. 4. Per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui al comma 2, l'amministrazione regionale, e' altresi' autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni venti, nella misura massima del 5 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto, costruzione, ristrutturazione o completamento di edifici destinati a sedi delle amministrazioni provinciali od a sedi di uffici pubblici, cui le amministrazioni provinciali siano tenute a provvedere. 5. Le domande di contributo, a valere sulle relative leggi regionali d'intervento, per opere comprese nel programma di cui al comma 2, sono presentate all'amministrazione regionale non oltre i termini prescritti per l'inoltro delle richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, in deroga ad eventuali altri termini fissati dalla normativa vigente. 6. Alle opere comprese nel programma di cui alla presente legge si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.