la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione
della  giunta  medesima,  puo'  disporre,  con  proprio  decreto,  la
cancellazione   dai   relativi   elenchi   degli  edifici  di  pregio
ambientale, storico, culturale ed etnico  di  cui  all'art.  8  della
legge  regionale 20 giugno 1977, n. 30, sui quali, prima dell'entrata
in vigore della  presente  legge,  siano  stati  eseguiti  lavori  di
riparazione  anche  con l'utilizzo dei benefici previsti dalla citata
legge regionale n. 30 del 1977 ovvero che prima di  tale  data  siano
stati demoliti.
   2. Puo' altresi' essere disposta, con le medesime modalita' di cui
al comma 1, la  cancellazione  dagli  elenchi  degli  edifici  i  cui
proprietari  manifestino l'intenzione di provvedere direttamente alla
loro riparazione. A tal fine possono essere prese  in  considerazione
anche  le  domande  presentate  prima  dell'entrata  in  vigore della
presente legge.
   3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato al sindaco, nel
cui territorio e' ubicato l'immobile, il quale provvede a curarne  la
notificazione agli interessati.
   4.  Per  la  riparazione degli edifici cancellati dagli elenchi in
base alle norme del comma 2, sono concessi i  contributi  di  cui  al
capo  II  della  legge  regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive
modificazioni ed integrazioni, anche se  gli  immobili  sono  ubicati
all'esterno  delle  zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della citata
legge regionale n. 30 del 1977. Il termine per la presentazione delle
relative  domande  e'  fissato  in  novanta  giorni a decorrere dalla
notificazione di  cui  al  comma  3.  Non  sono  ammesse  domande  di
intervento pubblico.
   5.  Le  spese  di  progettazione  delle  opere di riparazione e di
restauro  degli  edifici  cancellati  dagli  elenchi,   eventualmente
sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono recuperate, a meno  che  gli  interessati  non  intendano
utilizzare  in  proprio  il  progetto;  in tal caso il relativo costo
sara' detratto dal contributo loro spettante.
   6.  I  benefici regionali di cui al comma 4 vengono concessi anche
in deroga al disposto di cui all'art. 55  della  legge  regionale  18
dicembre 1984, n. 53.
   7.  I  provvedimenti  di  concessione dei contributi eventualmente
assunti anteriormente alla data di entrata in vigore  della  presente
legge,   per   la   riparazione  o  la  ricostruzione  degli  edifici
considerati al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.