la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 gennaio
1982, n. 3, e' sostituito dal seguente:
   "1.   Colui   che,   nel   proprio  ambito  domiciliare,  gestisce
unitariamente non piu' di quattro appartamenti per ferie  ammobiliati
in uno stesso stabile per l'affitto ai turisti o esercita l'attivita'
di affittacamere in non piu' di  sei  camere  per  clienti,  fornendo
alloggio,  eventualmente vitto, escluse le bevande superalcooliche, e
altri servizi  complementari,  con  il  solo  ausilio  della  normale
organizzazione   familiare,   e'  soggetto  alle  disposizioni  della
presente legge".