la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e' sostituito dal seguente: "1. Colui che, nel proprio ambito domiciliare, gestisce unitariamente non piu' di quattro appartamenti per ferie ammobiliati in uno stesso stabile per l'affitto ai turisti o esercita l'attivita' di affittacamere in non piu' di sei camere per clienti, fornendo alloggio, eventualmente vitto, escluse le bevande superalcooliche, e altri servizi complementari, con il solo ausilio della normale organizzazione familiare, e' soggetto alle disposizioni della presente legge".