IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazioni di spesa per l'anno 1988 - Tabella A 1. Le spese da iscrivere nel bilancio della provincia per l'anno finanziario 1988 per l'attuazione delle disposizioni legislative che demandano alla legge finanziaria la determinazione degli stanziamenti annualmente occorrenti e le spese per l'ulteriore applicazione di leggi provinciali, regionali o statali, i cui termini di applicazione siano scaduti o la cui portata finanziaria sia esaurita in precedenti esercizi, sono autorizzate nella misura indicata nella annessa tabella A. 2. I limiti di spesa annuale eventualmente stabiliti dalle leggi predette, s'intendono modificati per l'anno 1988 in conformita' all'ammontare degli stanziamenti indicati per ciascuna legge nella citata tabella. 3. Le spese riservate del presidente della giunta provinciale e degli assessori provinciali sono autorizzate per l'anno finanziario 1988 nella misura rispettivamente di lire 120 milioni (cap. 11015) e di lire 130 milioni (cap. 11020). 4. L'autorizzazione di spesa per lire 1.500 milioni di cui all'art. 5, comma 3 della legge provinciale 4 novembre 1987, n. 28, e' trasferita dall'esercizio finanziario 1987 all'esercizio finanziario 1988 (cap. 81136).