IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Autorizzazioni di spesa per l'anno 1988 - Tabella A
 
   1.  Le  spese da iscrivere nel bilancio della provincia per l'anno
finanziario 1988 per l'attuazione delle disposizioni legislative  che
demandano alla legge finanziaria la determinazione degli stanziamenti
annualmente occorrenti e le spese  per  l'ulteriore  applicazione  di
leggi provinciali, regionali o statali, i cui termini di applicazione
siano scaduti o la cui portata finanziaria sia esaurita in precedenti
esercizi,  sono  autorizzate  nella  misura  indicata  nella  annessa
tabella A.
   2.  I  limiti di spesa annuale eventualmente stabiliti dalle leggi
predette, s'intendono  modificati  per  l'anno  1988  in  conformita'
all'ammontare  degli  stanziamenti  indicati per ciascuna legge nella
citata tabella.
   3.  Le  spese  riservate del presidente della giunta provinciale e
degli assessori provinciali sono autorizzate per  l'anno  finanziario
1988  nella misura rispettivamente di lire 120 milioni (cap. 11015) e
di lire 130 milioni (cap. 11020).
   4.  L'autorizzazione  di  spesa  per  lire  1.500  milioni  di cui
all'art. 5, comma 3 della legge provinciale 4 novembre 1987,  n.  28,
e'   trasferita   dall'esercizio   finanziario   1987   all'esercizio
finanziario 1988 (cap. 81136).