la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre
1975, n. 50 sostituito dal primo capoverso dell'art.  2  della  legge
provinciale  29  maggio 1980, n. 15, e' sostituito con effetto dal 1
gennaio 1988 dal seguente:
   "Per  i  viaggi  di  servizio  da effettuarsi nel territorio della
regione Trentito-Alto Adige spetta ai membri della giunta provinciale
un compenso forfettario mensile di lire 474.000."