la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50 sostituito dal primo capoverso dell'art. 2 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 15, e' sostituito con effetto dal 1 gennaio 1988 dal seguente: "Per i viaggi di servizio da effettuarsi nel territorio della regione Trentito-Alto Adige spetta ai membri della giunta provinciale un compenso forfettario mensile di lire 474.000."