la seguente legge: Art. 1. Finalita' e tipi di intervento 1. Al fine di agevolare l'incremento delle reti di distribuzione del gas metano nel territorio provinciale la giunta provinciale e' autorizzata a concedere: a) contributi in conto capitale fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile; b) contributi in conto interessi fino al 50% della quota interessi delle rate di ammortamento per una durata non superiore a 10 anni, compreso il periodo di preammortamento; nella stessa misura essi possono essere concessi per il prefinanziamento del mutuo da parte di istituti di credito anche diversi da quello mutuante.