la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Finalita' e tipi di intervento
 
   1.  Al  fine di agevolare l'incremento delle reti di distribuzione
del gas metano nel territorio provinciale la  giunta  provinciale  e'
autorizzata a concedere:
    a)  contributi in conto capitale fino al 40% della spesa ritenuta
ammissibile;
    b)  contributi  in  conto  interessi  fino  al  50%  della  quota
interessi delle rate di ammortamento per una durata non  superiore  a
10  anni, compreso il periodo di preammortamento; nella stessa misura
essi possono essere concessi per il  prefinanziamento  del  mutuo  da
parte di istituti di credito anche diversi da quello mutuante.