la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Osservanza delle norme sismiche e prevenzione dei danni da terremoto
 
   1.  La presente legge disciplina la vigilanza sulle costruzioni ai
fini dell'osservanza, nelle zone del territorio regionale  dichiarate
sismiche  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
delle norme tecniche  relative  alle  costruzioni  in  zone  sismiche
approvate  con decreto del Ministro dei lavori pubblici in attuazione
della stessa legge.
   2.  Ai  fini  della  prevenzione dei danni da terremoto nelle zone
predette, particolari disposizioni sono dettate  al  capo  III  della
presente  legge  per  la  formazione  e l'adeguamento degli strumenti
urbanistici.
   3. Negli stessi territori, il sindaco, fatto salvo quanto previsto
al capo II, e'  tenuto  a  verificare,  in  sede  di  rilascio  della
concessione   o   dell'autorizzazione,   anche   l'osservanza   delle
previsioni contenute all'art. 4, primo comma, lettere a) e  b)  della
citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.