la seguente legge: Art. 1. Osservanza delle norme sismiche e prevenzione dei danni da terremoto 1. La presente legge disciplina la vigilanza sulle costruzioni ai fini dell'osservanza, nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici in attuazione della stessa legge. 2. Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto nelle zone predette, particolari disposizioni sono dettate al capo III della presente legge per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici. 3. Negli stessi territori, il sindaco, fatto salvo quanto previsto al capo II, e' tenuto a verificare, in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione, anche l'osservanza delle previsioni contenute all'art. 4, primo comma, lettere a) e b) della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.