la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attesa della definizione delle procedure di intervento per l'adeguamento antisismico degli edifici non lesionati da eventi sismici, l'amministrazione regionale, con la presente legge, nel quadro degli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione ed in accordo con gli obiettivi generali previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828, definisce le modalita' e le procedure di agevolazione per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici del 1976, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.