la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  In  attesa della definizione delle procedure di intervento per
l'adeguamento antisismico  degli  edifici  non  lesionati  da  eventi
sismici,  l'amministrazione  regionale,  con  la  presente legge, nel
quadro  degli  interventi  per   il   completamento   dell'opera   di
ricostruzione ed in accordo con gli obiettivi generali previsti dalle
leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n.  828,  definisce
le   modalita'  e  le  procedure  di  agevolazione  per  il  recupero
strutturale  e  l'adeguamento  antisismico  del  patrimonio  edilizio
danneggiato  dagli  eventi sismici del 1976, nel rispetto dei criteri
fissati dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.