(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 16 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta, ai soggetti indicati nell'art. 6. 2. Le violazioni degli obblighi di cui al primo comma comportano per i trasporti urbani: a) il pagamento della tariffa ordinaria; b) la sanzione amministrativa da 40 a 100 volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico. 3. Le stesse violazioni, per i trasporti interurbani, comportano: a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso gia' effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare; b) la sanzione amministrativa da 40 a 200 volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico. 4. All'utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all'agente accertante e' applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento se entro le quarantotto ore successive all'accertamento presenta il titolo di viaggio ai competenti Uffici aziendali. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi precedenti.