(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11
                          del 16 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  utenti  dei  servizi  di  trasporto pubblico di interesse
locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio,  a
conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta, ai
soggetti indicati nell'art. 6.
   2.  Le  violazioni degli obblighi di cui al primo comma comportano
per i trasporti urbani:
     a) il pagamento della tariffa ordinaria;
     b)  la  sanzione  amministrativa  da  40  a 100 volte la tariffa
minima regionale del primo scaglione chilometrico.
   3.  Le stesse violazioni, per i trasporti interurbani, comportano:
     a)  il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea
di partenza per il percorso gia' effettuato e  che,  dichiaratamente,
il viaggiatore intende ancora effettuare;
     b)  la  sanzione  amministrativa  da  40  a 200 volte la tariffa
minima regionale del primo scaglione chilometrico.
   4.  All'utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non
sia in grado di  esibirlo  all'agente  accertante  e'  applicata  una
sanzione  pari  al  doppio della tariffa regionale ordinaria relativa
alla tratta chilometrica di riferimento se entro le  quarantotto  ore
successive   all'accertamento   presenta  il  titolo  di  viaggio  ai
competenti    Uffici    aziendali.    Qualora    la     presentazione
dell'abbonamento  non  avvenga  nel termine previsto, si applicano le
sanzioni ordinarie di cui ai commi precedenti.