(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 11
                          del 16 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
        SI INTENDE APPROVATO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art.  8 della legge regionale 23 agosto
1982, n. 20, e' cosi' modificato:
   "Le  funzioni  di  cui  alla  presente  legge  sono esercitate dai
soggetti previsti e disciplinati dalla  legge  regionale  21  gennaio
1980,  n.  3  e  successive  modificazioni  ed integrazioni e secondo
l'organizzazione prevista dalla stessa e  dalla  legge  regionale  22
maggio 1980, n. 60".
   2. Allo stesso art. 8 e' aggiunto il seguente comma:
   "Spettano   alla  Regione  la  programmazione,  l'indirizzo  e  il
coordinamento, a livello regionale, dei servizi  socio-assistenziali,
nonche'  la  verifica  relativa al raggiungimento degli obiettivi del
piano socio-sanitario regionale".