(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 11 del 16 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPROVATO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, e' cosi' modificato: "Le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate dai soggetti previsti e disciplinati dalla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo l'organizzazione prevista dalla stessa e dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 60". 2. Allo stesso art. 8 e' aggiunto il seguente comma: "Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento, a livello regionale, dei servizi socio-assistenziali, nonche' la verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi del piano socio-sanitario regionale".