(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 17 maggio 1988)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
   Visto  il  parere  del consiglio di amministrazione espresso nella
seduta del 26 novembre 1987;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 479 dell'8
febbraio 1988;
 
                               Decreta:
                            Articolo unico
 
  Dopo  la lettera b) della terza sezione dell'art. 1 del regolamento
per la fornitura di divise di  servizio  ed  indumenti  da  lavoro  a
singole categorie di dipendenti provinciali approvato con decreto del
presidente della giunta provinciale 19 giugno 1981, n. 19  e  decreto
del   presidente  della  giunta  provinciale  16  febbraio  1983,  n.
101/S/IP-5 viene aggiunta la seguente lettera c):
    "  c)  ai cantonieri annualmente vengono messi a disposizione due
camicie per l'estate e  due  camicie  per  l'inverno.  In  cambio  al
medesimo personale vengono assegnati ogni due anni anziche' ogni anno
un paio di scarpe da montagna (leggere) ed un  paio  di  scarponi  da
montagna nonche' un paio di guanti.".
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 13 aprile 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1988
Registro n. 7, foglio n. 191