(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 1 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizione di mercati all'ingrosso La presente legge, in base a quanto previsto negli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso, nonche' l'attivita' commerciale all'ingrosso, che si svolge nell'ambito dei previsti mercati. Per mercati all'ingrosso debbono intendersi le aree delimitate ed attrezzate fornite di impianti e di servizi integrati gestite in modo unitario ed organizzate per lo svolgimento, da parte di una pluralita' di forme, di operazioni commerciali all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli, del bestiame e relative carni e dei prodotti della pesca, sia freschi che comunque conservati o trasformati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi, dei relativi articoli accessori, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale.