(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5
                          del 1 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Definizione di mercati all'ingrosso
 
   La  presente  legge, in base a quanto previsto negli articoli 51 e
52 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616,  disciplina  l'istituzione,  il  funzionamento e la gestione dei
mercati all'ingrosso, nonche' l'attivita'  commerciale  all'ingrosso,
che si svolge nell'ambito dei previsti mercati.
   Per  mercati all'ingrosso debbono intendersi le aree delimitate ed
attrezzate fornite di impianti e di servizi integrati gestite in modo
unitario   ed  organizzate  per  lo  svolgimento,  da  parte  di  una
pluralita' di  forme,  di  operazioni  commerciali  all'ingrosso  dei
prodotti agro-alimentari, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli,
del bestiame e relative carni e dei prodotti della pesca, sia freschi
che  comunque conservati o trasformati, dei prodotti floricoli, delle
piante  e  delle  sementi,  dei  relativi  articoli  accessori,   con
l'osservanza  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  sanitaria  e
commerciale.