(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 10 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il medico specialista in discipline neuropsichiatriche, previsto dall'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come uno dei componenti della commissione sanitaria regionale per l'accertamento della invalidita civile, e' sostituito da un medico specialista in neurologia e in psichiatria, dipendente dalla Regione, da una Unita' sanitaria locale, da altre strutture pubbliche, o, in mancanza, da strutture private convenzionate o libero professionista. Il predetto componente e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale.