(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6
                          del 10 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  medico  specialista in discipline neuropsichiatriche, previsto
dall'art. 9  della  legge  30  marzo  1971,  n.  118,  come  uno  dei
componenti  della  commissione sanitaria regionale per l'accertamento
della invalidita civile, e' sostituito da un  medico  specialista  in
neurologia  e in psichiatria, dipendente dalla Regione, da una Unita'
sanitaria locale, da altre strutture pubbliche, o,  in  mancanza,  da
strutture private convenzionate o libero professionista.
   Il  predetto  componente  e'  nominato  con decreto del presidente
della giunta regionale.